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	24-06-2015
	IPPC, ulteriori chiarimenti dal Ministero dell'ambiente 
	Il Ministero dell’ambiente ha emanato la 
	Circolare 17 giugno 
	2015, n. 12422, recante “Ulteriori criteri sulle modalità 
	applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate 
	dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 
	2014, n. 46”, che fornisce chiarimenti anche per i depuratori 
	di acque reflue, nonche sulla relazione di riferimento per 
	gli impianti di gestione rifiuti.
	La circolare, in risposta a quesiti pervenuti dalle autorità competenti 
	IPPC e associazioni di categorie, riporta ulteriori criteri 
	per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in 
	materia di "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (IPPC), a 
	seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
	in particolare, vengono trattate le seguenti fattispecie:
	
		- Chiarimenti sulle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del 
		D.Lgs. 46/2014
 
		- Individuazione delle migliori tecniche disponibili pertinenti 
		all'attività di trattamento a gestione indipendente delle acque reflue
 
		- Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane
 
		- Chiarimenti relativi alle soglie produttive che determinano 
		l'assoggettabilità ad AIA per l'industria alimentare
 
		- Ulteriori chiarimenti relativi alle attività di autodemolizione
 
		- Produzione di prodotti chimici
 
		- Trattamento di scorie è ceneri
 
		- Effetti del DM 1.5 gennaio 2014 sulle AIA vigenti
 
		- Conduzione dei procedimenti in assenza di BREF comunitari
 
		- Aggiornamento delle AIA dei cementifici che effettuano coincenerimento
 
		- Chiarimenti in merito al trattamento fisico-chimico dei rifiuti
 
		- Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di 
		riferimento
 
	
	Circa la relazione di riferimento, vengono fornite
	indicazioni sulle tempistiche alle Autorità competenti per 
	la presentazione della documentazione del D.M. n. 272/2014 per i 
	procedimenti in corso e la necessità che la relazione di riferimento sia 
	presentata contestualmente alle istanze di modifica sostanziale o quelle 
	riguardanti nuove installazioni. 
	Inoltre, la Circolare espressamente stabilisce che “gli impianti che 
	effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la 
	relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare,
	in relazione ai rifiuti gestiti”. Di conseguenza, per 
	tali impianti gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno 
	riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" 
	eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di 
	oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al 
	processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato cli essere rifiuto), e 
	non alla presenza dei rifiuti.